Art. 50 AI Act: obblighi di trasparenza sull'intelligenza artificiale
Cosa verificare se sviluppi o utilizzi sistemi di IA che interagiscono con persone o generano contenuti
L'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 impone obblighi di trasparenza a fornitori e utilizzatori di determinati sistemi di IA. Questa checklist ordina le verifiche, rinviando alle fonti ufficiali per le scadenze.
Individua il tuo ruolo rispetto a ciascun sistema: fornitore o deployer (utilizzatore)
Nota: Le definizioni sono nell'art. 3 del Regolamento (UE) 2024/1689
Elenca i sistemi di IA in uso e gli scopi: chatbot, generazione di testi, immagini, audio o video, riconoscimento delle emozioni, categorizzazione biometrica
Per i sistemi che interagiscono direttamente con persone, verifica che le persone siano informate di interagire con un sistema di IA
Nota: Art. 50, par. 1: non serve l'informazione quando è evidente dalle circostanze
Per i sistemi che generano audio, immagini, video o testo sintetici, verifica la marcatura leggibile automaticamente degli output
Nota: Art. 50, par. 2, a carico dei fornitori
Per riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica, informa le persone esposte e rispetta la disciplina sui dati personali
Nota: Art. 50, par. 3, a carico dei deployer
Per deepfake e testi pubblicati per informare il pubblico su temi di interesse pubblico, verifica l'obbligo di dichiarare l'origine artificiale
Nota: Art. 50, par. 4: per i contenuti che fanno parte di opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o fittizie l'obbligo si limita a rivelare l'esistenza dei contenuti generati o manipolati in modo adeguato, senza ostacolare la fruizione dell'opera; per i testi non si applica se il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e una persona detiene la responsabilità editoriale
Verifica che le informazioni siano chiare, distinguibili e fornite al più tardi alla prima interazione o esposizione
Nota: Art. 50, par. 5
Controlla sulle fonti ufficiali (EUR-Lex, Commissione europea) il testo vigente e la data di applicazione dell'art. 50, le linee guida e i codici di buone pratiche
Nota: L'art. 113 disciplina l'applicazione del Regolamento; il Reg. (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) ha modificato l'art. 50, par. 7, e ha previsto un periodo transitorio per l'obbligo di marcatura del par. 2 per i sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 (art. 111, par. 4): verifica sempre il testo consolidato, perché le scadenze possono cambiare
Coordina gli obblighi con il GDPR (informativa, base giuridica, decisioni automatizzate) e con la normativa italiana vigente in materia di IA
Nota: L'art. 50, par. 6, lascia impregiudicati gli obblighi del capo III e gli altri obblighi di trasparenza previsti dal diritto dell'Unione o nazionale
Documenta internamente le scelte di conformità e forma le persone coinvolte; per i casi dubbi rivolgiti a un professionista
Nota: La violazione degli obblighi di trasparenza dell'art. 50 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie (art. 99, par. 4)
Questa checklist ha finalità esclusivamente informative e orientative e non sostituisce la consulenza di un professionista. Ogni situazione concreta può presentare caratteristiche e termini differenti. Per chiarimenti, valutazioni personalizzate o approfondimenti si consiglia di rivolgersi a un avvocato abilitato e specializzato nella materia di riferimento.
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