Convivenza di fatto: diritti, tutele e contratto di convivenza
Cosa prevede la legge Cirinnà per chi convive senza essere sposato
La legge n. 76/2016 riconosce alcune tutele ai conviventi di fatto, ma non equipara la convivenza al matrimonio. Questa checklist ti aiuta a verificare requisiti, diritti e strumenti disponibili.
Verifica i requisiti della convivenza di fatto
Nota: Due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile (L. 76/2016, art. 1, comma 36)
Effettua la dichiarazione anagrafica di convivenza presso il Comune
Nota: La stabile convivenza si accerta con riferimento alla dichiarazione anagrafica (comma 37, richiamo agli artt. 4 e 13, comma 1, lett. b, D.P.R. 223/1989)
Conosci i diritti riconosciuti ai conviventi in ambito penitenziario e sanitario e la possibilità di designare un rappresentante
Nota: Commi 38-41 della L. 76/2016: stessi diritti del coniuge nell'ordinamento penitenziario (38); diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero (39); designazione dell'altro come rappresentante, con poteri pieni o limitati, per le decisioni in materia di salute e, in caso di morte, per le decisioni sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funerarie (40), in forma scritta e autografa o, se impossibile, alla presenza di un testimone (41)
Verifica la tutela dell'abitazione in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza
Nota: Il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni; in presenza di figli minori o disabili del convivente superstite, per un periodo non inferiore a tre anni (comma 42, salvo l'art. 337-sexies c.c.). Il diritto viene meno se il superstite cessa di abitare stabilmente nella casa, si sposa, costituisce un'unione civile o inizia una nuova convivenza di fatto (comma 43)
Se vivi in una casa in locazione, verifica la tutela in caso di morte o recesso del conduttore
Nota: Comma 44 della L. 76/2016
Verifica le altre tutele previste per i conviventi di fatto
Nota: Titolo di preferenza nelle graduatorie per alloggi di edilizia popolare, a parità di condizioni (comma 45); partecipazione all'impresa del convivente, art. 230-ter c.c. (comma 46); nomina a tutore, curatore o amministratore di sostegno (comma 48); risarcimento del danno per la morte del convivente causata da fatto illecito di un terzo, con gli stessi criteri previsti per il coniuge (comma 49)
Valuta se stipulare un contratto di convivenza per regolare i rapporti patrimoniali
Nota: Forma scritta a pena di nullità: atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da notaio o avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (comma 51); per l'opponibilità ai terzi il professionista ne trasmette copia al Comune di residenza entro dieci giorni per l'iscrizione anagrafica (comma 52)
Stabilisci nel contratto l'indirizzo per le comunicazioni, la residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune ed eventuale regime patrimoniale della comunione dei beni
Nota: Comma 53 della L. 76/2016; il regime può essere modificato in ogni momento con le forme del comma 51 (comma 54); il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione (comma 56)
Conosci le cause di cessazione del contratto di convivenza
Nota: Accordo, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile, morte (comma 59)
In caso di cessazione della convivenza, verifica il diritto agli alimenti
Nota: Il convivente in stato di bisogno può avere diritto agli alimenti nei casi previsti dal comma 65
Ricorda che il convivente non ha diritti successori legittimi: valuta un testamento nei limiti della quota riservata ai legittimari
Se ci sono figli, distingui la tutela dei figli dalla convivenza: la posizione dei figli non dipende dallo stato civile dei genitori
Questa checklist ha finalità esclusivamente informative e orientative e non sostituisce la consulenza di un professionista. Ogni situazione concreta può presentare caratteristiche e termini differenti. Per chiarimenti, valutazioni personalizzate o approfondimenti si consiglia di rivolgersi a un avvocato abilitato e specializzato nella materia di riferimento.
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